IVA beni significativi: vi spieghiamo come si applica
I beni significativi come le finestre, le porte d’interni e le porte blindate sono componenti individuati dal DM 29 dicembre 1999.
L’applicazione dell’Iva agevolata sui beni significativi, nei lavori di manutenzione ordinaria (senza pratica edilizia) o straordinaria (con pratica edilizia semplice CILA) su edifici a uso abitativo è così definita:
- sul costo per la prestazione lavorativa (manodopera, servizi e ricavo del venditore) l’iva è sempre al 10%
- sul costo dei beni significativi (costo effettivo dei prodotti) l’Iva al 10% si applica sulla differenza tra l’importo complessivo dell’intervento (fattura completa) e il costo dei beni significativi
- sull’eventuale valore residuo dei beni l’Iva si applica nella misura ordinaria del 22%
Facciamo un esempio:
Totale fattura: € 10.000
Beni significativi (es. finestre): € 6.000
Manodopera e ricavo: € 4.000
Su manodopera e ricavo € 4.000 iva al 10%
Sulla differenza tra fattura totale €10.000 e beni significativi € 6.000 = € 4.000 iva al 10%
Sulla rimanenza € 2.000 iva al 22%
Ne consegue che, se la rimanenza si azzera, quindi se il valore dei beni significativi è inferiore alla metà del totale della fattura, l’iva applicata sarà tutta al 10%.
Quando non si applica questa regola?
Se si tratta di:
- Nuove costruzioni, che prendono iva al 4%
- Ristrutturazioni con recupero edilizio importante (art. 31 legge 457/78 lett. c, d), restauro e risanamento conservativo, che prendono iva al 10%.
E tutti gli elementi a corredo delle finestre?
Quanto parliamo di avvolgibili, motori, persiane, tende, zanzariere ecc, parliamo di beni non strutturalmente integrati ai beni significativi, quindi prendono iva al 10%.
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